ARTICOLO 4 (Decentramento)

1. L'Associazione può istituire sedi periferiche a livello cittadino, provinciale, regionale ed europeo, nonché a livello di circoscrizioni cittadine quando opportuno, su tutto il territorio nazionale.
2. I responsabili delle dette sedi sono nominati dalla presidenza e possono per gravi motivi essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. Le sedi locali gestiscono autonomamente le iniziative decise dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e le altre che, nell'ambito dei fini comuni, assumono in proprio.
4. Il funzionamento delle sedi locali è disciplinato da norme per quanto possibile analoghe a quelle del presente statuto e comunque di esse rispettose.
5. Il finanziamento delle sedi locali è operato secondo quanto disposto dai commi 8 e 9 del successivo art. 5.

ARTICOLO 5 (Patrimonio ed entrate)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che ad essa provengono a qualsiasi titolo, da donazioni liberali, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, società o persone fisiche e giuridiche, fondazioni, nonché dagli avanzi di gestione.
2. Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
    § redditi derivanti dal suo patrimonio
    § introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.
    § versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci
3. Tutte le entrate di qualsiasi genere devono confluire nella cassa nazionale della Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione da parte dei Soci.
5. E' in facoltà dei Soci l'effettuazione di ulteriori versamenti alla cassa della Associazione a titolo di contributo all'attività generale o a sue iniziative particolari.
6. Tutti i versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso pertanto, e in particolare non per lo scioglimento dell'Associazione o per la morte, il recesso o l'esclusione per qualsiasi motivo del Socio, può farsi luogo alla restituzione di quanto a qualsiasi titolo versato alla Associazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
8. Le quote associative ed i versamenti raccolti dalle sedi locali per attività o iniziative della Associazione a livello nazionale sono utilizzati per il loro 25% (venticinque per cento) in favore delle attività ed iniziative della sede locale che li ha raccolti.
9. I versamenti raccolti dalle sedi locali per qualsiasi altro titolo sono di loro intera competenza.


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