ARTICOLO
4 (Decentramento)
1. L'Associazione può
istituire sedi periferiche a livello cittadino,
provinciale, regionale ed europeo, nonché
a livello di circoscrizioni cittadine quando
opportuno, su tutto il territorio nazionale.
2. I responsabili delle dette sedi sono
nominati dalla presidenza e possono per gravi
motivi essere dichiarati decaduti dal Consiglio
Direttivo dell'Associazione.
3. Le sedi locali gestiscono autonomamente
le iniziative decise dall'Assemblea e dal Consiglio
Direttivo dell'Associazione e le altre che,
nell'ambito dei fini comuni, assumono in proprio.
4. Il funzionamento delle sedi locali
è disciplinato da norme per quanto possibile
analoghe a quelle del presente statuto e comunque
di esse rispettose.
5. Il finanziamento delle sedi locali
è operato secondo quanto disposto dai
commi 8 e 9 del successivo art. 5.
ARTICOLO 5 (Patrimonio
ed entrate)
1. Il patrimonio dell'Associazione
è costituito dai beni mobili ed immobili
che ad essa provengono a qualsiasi titolo, da
donazioni liberali, elargizioni o contributi
da parte di Enti pubblici e privati, società
o persone fisiche e giuridiche, fondazioni,
nonché dagli avanzi di gestione.
2. Per l'adempimento dei propri scopi
l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
§ redditi derivanti
dal suo patrimonio
§ introiti realizzati
nello svolgimento delle sue attività.
§ versamenti effettuati
a qualsiasi titolo dai soci
3. Tutte le entrate di qualsiasi genere
devono confluire nella cassa nazionale della
Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo stabilisce
annualmente la quota di versamento minimo da
effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione
da parte dei Soci.
5. E' in facoltà dei Soci l'effettuazione
di ulteriori versamenti alla cassa della Associazione
a titolo di contributo all'attività generale
o a sue iniziative particolari.
6. Tutti i versamenti sono a fondo perduto;
in nessun caso pertanto, e in particolare non
per lo scioglimento dell'Associazione o per
la morte, il recesso o l'esclusione per qualsiasi
motivo del Socio, può farsi luogo alla
restituzione di quanto a qualsiasi titolo versato
alla Associazione.
7. Il versamento non crea altri diritti
di partecipazione e, segnatamente, non crea
quote indivise di partecipazione trasmissibili
a terzi, né per successione a titolo
particolare, né per successione a titolo
universale.
8. Le quote associative ed i versamenti
raccolti dalle sedi locali per attività
o iniziative della Associazione a livello nazionale
sono utilizzati per il loro 25% (venticinque
per cento) in favore delle attività ed
iniziative della sede locale che li ha raccolti.
9. I versamenti raccolti dalle sedi locali
per qualsiasi altro titolo sono di loro intera
competenza.
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